00 20/08/2007 00:06
Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilita' vittime di discriminazioni

(Decreto 21.6.2007 - GU n. 181 del 6.8.2007 )

Definitivamente approvata la legge in materia di tutela giudiziaria sul principio di parita' di trattamento e delle pari opportunita' nei confronti delle persone con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali.
Le associazioni e gli enti interessati ad accreditarsi presso il Ministero per svolgere tali funzioni dovranno presentare le domande entro il 30 aprile o il 30 ottobre di ogni anno.
in via transitoria, in fase di prima applicazione della norma le domande dovranno essere presentate entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della legge in Gazzetta ufficiale.





PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Decreto 21.6.2007

DIPARTIMENTO  PER  I DIRITTI E LE PARI OPPORTUNITA' E MINISTERO DELLA
                        SOLIDARIETA' SOCIALE

          IL MINISTRO PER I DIRITTI E LE PARI OPPORTUNITA'
                           di concerto con
               IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
    Vista  la  legge  1 marzo  2006,  n.  67, recante "Misure per la
tutela   giudiziaria   delle   persone  con  disabilita'  vittime  di
discriminazioni", ed in particolare gli articoli 3 e 4;
    Vista  la  legge 17 luglio 2006, n. 233 (Legge di conversione del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181), art. 1, comma 19;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                       Legittimazione ad agire

    1.  Sono legittimati ad agire ai sensi degli articoli 3 e 4 della
legge  1 marzo  2006,  n. 67, in forza di delega rilasciata per atto
pubblico  o  per scrittura privata autenticata a pena di nullita', in
nome  e  per  conto  del  soggetto  passivo della discriminazione, le
associazioni  e  gli  enti individuati con decreto del Ministro per i
diritti  e  le  pari  opportunita', di concerto con il Ministro della
solidarieta' sociale.

Art. 2.
    Requisiti per il riconoscimento della legittimazione ad agire

    1.  Il  riconoscimento  della legittimazione ad agire, effettuato
con  le  modalita'  di  cui  all'art.  1  e valutato sulla base della
finalita'  statutaria  e  della  stabilita'  dell'organizzazione,  e'
subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
      a) essere  costituito per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata ed essere effettivamente operante da almeno tre anni;
      b) essere   in   possesso   di  uno  statuto  che  sancisca  un
ordinamento  a  base  democratica  che preveda come scopo esclusivo o
preminente la promozione della parita' di trattamento e la tutela dei
diritti delle persone con disabilita' ovvero il contrasto ai fenomeni
di discriminazione senza fini di lucro;
      c) non  aver  riportato  condanne,  ancorche' non definitive, o
l'applicazione  di  pena  concordata  per  delitti  non  colposi,  in
relazione    all'attivita'    dell'associazione    o    ente,   salva
riabilitazione, con riferimento al rappresentante legale;
      d) non  essere  stato  dichiarato  fallito  o insolvente, salva
riabilitazione, con riferimento al rappresentante legale;
      e) non   rivestire   la   qualifica   di   imprenditore   o  di
amministratore  di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma
costituite,  per  gli  stessi  settori  in cui opera l'associazione o
l'ente, con riferimento al rappresentante legale.

Art. 3.
      Richiesta di riconoscimento della legittimazione ad agire

    1.  La  domanda  contenente  la  richiesta di riconoscimento deve
essere  presentata entro il 30 aprile o il 30 ottobre di ciascun anno
e:
      a) essere  indirizzata  al Dipartimento per i diritti e le pari
opportunita' - Largo Chigi, 19 - 00187 Roma;
      b) essere  consegnata  a  mano  o  inviata  a  mezzo  posta con
raccomandata  r.r., recando sulla busta la dicitura "Legge n. 67/2006
-  Associazioni  legittimate  ad  agire  a  favore  delle persone con
disabilita";
      c) essere  redatta  secondo  il  modello  allegato A, che forma
parte  integrante  del  presente  decreto  e  sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto proponente.
    2. Alla domanda devono essere allegati:
      a) copia  dell'atto  costitutivo e dello statuto o dell'accordo
fra gli aderenti formalizzato con scrittura privata autenticata;
      b) relazione  sull'attivita'  svolta nel triennio precedente la
richiesta   di  riconoscimento  e  sui  programmi  che  si  intendono
realizzare  nell'anno  solare  in  corso,  anche con riferimento alle
risorse finanziarie impiegate;
      c) copia dell'ultimo bilancio o dell'ultimo resoconto economico
approvato;
      d) elenco nominativo degli iscritti, aggiornato annualmente con
l'indicazione  delle  quote  versate  direttamente all'associazione o
ente  per  gli  scopi  statutari  ed  elenco nominativo di coloro che
ricoprono le diverse cariche associative;
      e) autodichiarazione  del rappresentante legale sull'assenza di
condanne,  ancorche'  non  definitive,  o  di  applicazione  di  pena
concordata  per  delitti  non  colposi,  in  relazione  all'attivita'
dell'associazione o ente, salva riabilitazione;
      f) autodichiarazione  del  rappresentante  legale di non essere
stato dichiarato fallito o insolvente, salva riabilitazione;
      g) autodichiarazione del legale rappresentante di non rivestire
la  qualifica  di  imprenditore  o  di  amministratore  di imprese di
produzione  e  servizi  in qualsiasi forma costituite, per gli stessi
settori in cui opera l'associazione o l'ente.
Art. 4.
                     Commissione di valutazione

    1.  L'esame delle domande e' affidato ad una apposita Commissione
di  valutazione, nominata con decreto del Ministro per i diritti e le
pari  opportunita' e composta dal Capo del Dipartimento dei diritti e
le pari opportunita' o da persona da lui delegata che la presiede, da
due  rappresentanti  designati  dal  Ministro per i diritti e le pari
opportunita',   due   rappresentanti  designati  dal  Ministro  della
solidarieta' sociale e due rappresentanti designati dalle federazioni
maggiormente  rappresentative  delle  associazioni operanti nel campo
della tutela dei diritti delle persone con disabilita'.
    2.    La    Commissione   provvede,   con   cadenza   semestrale,
all'istruttoria delle domande inoltrate e alla redazione di un elenco
delle  associazioni  e  degli  enti  che e' approvato con decreto del
Ministro  per  i  diritti  e  le pari opportunita' di concerto con il
Ministro della solidarieta' sociale.
Art. 5.
                          Conferma biennale

    1.  Ogni  due  anni  le  associazioni  e gli enti contemplati nel
decreto  di  cui all'art. 4, comma 2, devono chiedere la conferma del
riconoscimento  della  legittimazione  ad  agire  secondo  il modello
allegato B, che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 6.
                          Norma transitoria

    In  sede  di  prima  applicazione del presente decreto le domande
sono   presentate   entro   quarantacinque   giorni   dalla  data  di
pubblicazione  del  decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
      Roma, 21 giugno 2007
        Il Ministro per i diritti e le pari opportunita': Pollastrini

Il Ministro della solidarieta' sociale: Ferrero
vanni